Art. 182

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[1]Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

[2]1° I beni e le attivita' patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;

[3]2° Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;

[4]3° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

[5]4° Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art182 · fonte su Normattiva