Art. 182
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[1]Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:
[2]1° I beni e le attivita' patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;
[3]2° Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;
[4]3° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;
[5]4° Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva