Art. 187
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[1]Niuno puo' essere contemporaneamente consigliere in piu' provincie.
[2]Chi e' eletto in due o piu' provincie, ovvero in due o piu' mandamenti di una stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.
[3]In difetto d'opzione, l'eletto in piu' provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggiore numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva