Art. 187

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[1]Niuno puo' essere contemporaneamente consigliere in piu' provincie.

[2]Chi e' eletto in due o piu' provincie, ovvero in due o piu' mandamenti di una stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

[3]In difetto d'opzione, l'eletto in piu' provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggiore numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art187 · fonte su Normattiva