Art. 188

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[1]Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procedera' nelle stesse epoche e colle stesse regole e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone pero' constare con verbali separati.

[2]Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di piu' mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art188 · fonte su Normattiva