Art. 188
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[1]Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procedera' nelle stesse epoche e colle stesse regole e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone pero' constare con verbali separati.
[2]Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di piu' mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva