Art. 189

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[1]Compiute le operazioni a termini dell'art. 84, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale.

[2]La Deputazione provinciale in seduta pubblica verifica la regolarita' delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art189 · fonte su Normattiva