Art. 189
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Compiute le operazioni a termini dell'art. 84, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla Deputazione provinciale.
[2]La Deputazione provinciale in seduta pubblica verifica la regolarita' delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva