Art. 190
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[1]Dalle decisioni della Deputazione potra' essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.
[2]Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva