Art. 191
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[1]Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti eccettuati:
[2]coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili e non vi pagano imposte di ricchezza mobile; gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'art. 29; i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;
[3]coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o liti pendenti con la provincia;
[4]coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonche' gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella provincia;
[5]coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 30;
[6]coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in societa' od imprese, a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.
[7]I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva