Art. 193
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.
[2]Il prefetto puo' intervenire alle sedute in qualita' di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.
[3]Ha facolta' di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva