Art. 193

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[1]Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

[2]Il prefetto puo' intervenire alle sedute in qualita' di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

[3]Ha facolta' di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art193 · fonte su Normattiva