Art. 194
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[1]Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il secondo lunedi' di agosto in sessione ordinaria.
[2]Puo' anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della Deputazione provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.
[3]La sessione straordinaria e' annunziata dalla Gazzetta Ufficiale o dal Foglio degli annunzi legali della provincia.
[4]Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
[5]L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sara' sempre comunicato al prefetto.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva