Art. 197
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[1]Il Consiglio provinciale nella prima seduta e' presieduto dal consigliere anziano di eta'; il piu' giovane vi sostiene le funzioni di segretario.
[2]Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorita' assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.
[3]Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 201.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva