Art. 199
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I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parra' ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva