Art. 20

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[1]Sono elettori coloro che in virtu' della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, n. 99, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtu' dell'articolo 2 della legge istessa.

[2]Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

[3]Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

[4]La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art20 · fonte su Normattiva