Art. 200
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[1]Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.
[2]Elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.
[3]Alla elezione della Deputazione provinciale e' applicabile il disposto dell'art. 115.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva