Art. 200

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[1]Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

[2]Elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.

[3]Alla elezione della Deputazione provinciale e' applicabile il disposto dell'art. 115.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art200 · fonte su Normattiva