Art. 203

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

[2]Sono obbligatorie le spese:

[3]1° Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia o suo ufficio;

[4]2° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

[5]3° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformita' delle leggi;

[6]4° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, o per altri servizi marittimi in conformita' delle leggi;

[7]5° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;

[8]6° Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;

[9]7° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia; 8° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

[10]9° Pel contributo alle spese consortili;

[11]10° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della pro- vincia;

[12]11° Pel pagamento dei conti esigibili;

[13]12° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari; 13° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a, carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;

[14]14° Per gli uffizi di prefettura o sottoprefettura e relativa mobilia;

[15]15° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sottoprefetti;

[16]E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.

[17]Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art203 · fonte su Normattiva