Art. 203
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[1]Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.
[2]Sono obbligatorie le spese:
[3]1° Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia o suo ufficio;
[4]2° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;
[5]3° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformita' delle leggi;
[6]4° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, o per altri servizi marittimi in conformita' delle leggi;
[7]5° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;
[8]6° Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;
[9]7° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia; 8° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
[10]9° Pel contributo alle spese consortili;
[11]10° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della pro- vincia;
[12]11° Pel pagamento dei conti esigibili;
[13]12° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari; 13° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a, carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;
[14]14° Per gli uffizi di prefettura o sottoprefettura e relativa mobilia;
[15]15° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sottoprefetti;
[16]E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.
[17]Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva