Art. 208
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[1]Le provincie non possono contrarre mutui:
[2]1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;
[3]2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;
[4]3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli pel pagamento degli interessi.
[5]Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni successivi con o senza interesse.
[6]Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.
[7]Nessuna spesa facoltativa puo' essere deliberata dal Consiglio Provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.
[8]Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva