Art. 209
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[1]I membri della Deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; di sei nelle altre.
[2]Saranno pure eletti membi supplenti in numero, di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva