Art. 210

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[1]La Deputazione provinciale:

[2]1° Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni; 2° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facolta' di farsi rappresentare da uno o da piu' de'suoi componenti;

[3]3° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

[4]4° Sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

[5]5° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia.

[6]6° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformita' delle deliberazioni del Consiglio;

[7]7° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;

[8]8° Fa gli atti conservatori de'diritti della provincia;

[9]9° In caso d'urgenza fa gli atti e da' i pareri riservati, al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

[10]10° Compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

[11]11° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

[12]12° Esercita verso i comuni, e i consorzi le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

[13]13° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

[14]14° Dovra' dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art210 · fonte su Normattiva