Art. 210
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[1]La Deputazione provinciale:
[2]1° Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni; 2° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facolta' di farsi rappresentare da uno o da piu' de'suoi componenti;
[3]3° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
[4]4° Sospende gli impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;
[5]5° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia.
[6]6° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformita' delle deliberazioni del Consiglio;
[7]7° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;
[8]8° Fa gli atti conservatori de'diritti della provincia;
[9]9° In caso d'urgenza fa gli atti e da' i pareri riservati, al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;
[10]10° Compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;
[11]11° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;
[12]12° Esercita verso i comuni, e i consorzi le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;
[13]13° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;
[14]14° Dovra' dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva