Art. 212
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[1]Il presidente dalla Deputazione provinciale:
[2]1° Rappresenti la provincia in giudizio;
[3]2° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformita' degli articoli 176, 177, 178;
[4]3° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;
[5]4° Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;
[6]5° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;
[7]6° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale.
[8]Il presidente della Deputazione presta giuramento ai termini dell'articolo 128.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva