Art. 212

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[1]Il presidente dalla Deputazione provinciale:

[2]1° Rappresenti la provincia in giudizio;

[3]2° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformita' degli articoli 176, 177, 178;

[4]3° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

[5]4° Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

[6]5° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

[7]6° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale.

[8]Il presidente della Deputazione presta giuramento ai termini dell'articolo 128.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art212 · fonte su Normattiva