Art. 214
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[1]Non possono essere eletti a deputati provinciali:
[2]1° i fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 31;
[3]2° Gli stipendiati dello Stato.
[4]Chi e' sindaco di un comune o assessore comunale non puo' essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui e' situato il comune, e nel quale esercita il proprio uffizio ai termini dell'articolo 1° della legge 5 luglio 1882 N. 842 (Serie 3ª).
[5]Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degl'istituti di carita', di beneficenza o di culto esistente nella provincia sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, non potra' ne' votare ne' intervenire all'adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.
[6]La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva