Art. 219
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[1]I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.
[2]Il prefetto da' ad esso immediato riscontro del ricevimento.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva