Art. 224
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Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nello condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno, essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva