Art. 226

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[1]Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli art. 154 e 157 della presente legge.

[2]Pero' potranno farsi senza le formalita' degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3,000.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art226 · fonte su Normattiva