Art. 228
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I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunto dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio ai termini dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1881, num. 308.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva