Art. 229

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[1]I consiglieri durano in funzioni cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

[2]Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni e' determinata dalla sorte.

[3]Egualmente per sorte e' determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

[4]In appresso la scadenza e' determinata dall'anzianita'.

[5]Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

[6]Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art229 · fonte su Normattiva