Art. 23
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[1]L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non e' intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.
[2]Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 21 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la Giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva