Art. 232

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[1]Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

[2]A parita' di voti s'intende eletto o si avra' per anziano il maggiore d'eta'.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art232 · fonte su Normattiva