Art. 232
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[1]Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.
[2]A parita' di voti s'intende eletto o si avra' per anziano il maggiore d'eta'.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva