Art. 235
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[1]Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Coniglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non e' eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.
[2]Pero' il sindaco puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.
[3]In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione cessa dalle funzioni di sindaco.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva