Art. 238
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[1]Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto pero' a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.
[2]E'fatta facolta' ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione, non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.
[3]Potra' pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennita' di spese.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva