Art. 239
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[1]Chi presiede l'adunanza dei Consigli creati colla presente legge e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni.
[2]Ha la facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto prefetto se si tratta di Consiglio comunale, o di Giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.
[3]Puo' nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.
[4]Si fara' menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procedera' all'arresto.
[5]L'individuo arrestato sara' custodito per 24 ore senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva