Art. 24
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Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva