Art. 240
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[1]Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
[2]La seduta non puo' mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
[3]Le nomine del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carita', dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.
[4]Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva