Art. 249
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I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva