Art. 25
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[1]La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni puo' valore come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sara' da lei designato.
[2]Il padre puo' delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.
[3]Il padre analfabeta puo' delegare il censo al figlio per renderlo elettore.
[4]Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.
[5]La delegazione non puo' farsi che per atto autentico, ed e' sempre revocabile.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva