Art. 250
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[1]I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.
[2]Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
[3]Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
[4]Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
[5]Non si puo' procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva