Art. 250

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[1]I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

[2]Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

[3]Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

[4]Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

[5]Non si puo' procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art250 · fonte su Normattiva