Art. 256

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[1]Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

[2]La responsabilita' delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente allorche' ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi consigli.

[3]Sulla responsabilita' degli amministratori pronunciano il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

[4]Col regolamento saranno stabilite le modalita' del procedimento.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art256 · fonte su Normattiva