Art. 261
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[1]Sara' sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidita' delle costruzioni stesse.
[2]Il consenso e' dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne rendera' gli autori responsabili in proprio.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva