Art. 263

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I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art263 · fonte su Normattiva