Art. 269
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[1]In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione e' affidata ad un commissario straordinario.
[2]In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione e' affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.
[3]Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco e alla Giunta.
[4]La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.
[5]Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva