Art. 27
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[1]Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.
[2]Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a piu' persone, sara' loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva