Art. 270
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A meno che non sia diversamente stabilito, pei singoli casi e' ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberizioni delle autorita' inferiori, e questo ricorso sara' prodotto nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva