Art. 276
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del Regno, in esecuzione dell'articolo 242 della legge 20 marzo 1865, All. A, saranno condotte a compimento in conformita' di questa disposizione.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva