Art. 277

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[1]Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge.

[2]Un decreto reale dichiarera' quali siano questi istituti.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art277 · fonte su Normattiva