Art. 277
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[1]Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedono a spese obbligatorie a termini della presente legge.
[2]Un decreto reale dichiarera' quali siano questi istituti.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva