Art. 279
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I funzionari e salariati che in virtu' dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva