Art. 28
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[1]I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovino sotto le armi.
[2]Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a'corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.
[3]Nella formazione della lista elettorale si compilera', colle norme o guarantigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva