Art. 281
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Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli, all'atto del passaggio degl'impiegati dello Stato alla provincia, quelli che gia' non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilita' a norma di legge.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva