Art. 283
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Nel caso di destituzione le autorita' provinciali dovranno riferirne al Ministero, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio: e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverra' esecutoria.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva