Art. 284

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[1]Con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, saranno pubblicate le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1889.

[4]UMBERTO.

[5]Crispi.

[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art284 · fonte su Normattiva