Art. 31
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[1]Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.
[2]I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva