Art. 31

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

[2]I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art31 · fonte su Normattiva