Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il 15 dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 31 dello stesso mese la loro inscrizione.
[2]Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di eta', lo compiono non piu' tardi del 15 maggio dell'anno successivo)).
Testo vigente dal 27 luglio 1894 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva