Art. 38

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[1]La Giunta deve inscrivere nelle liste, d'ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, quelli che perdettero le qualita' richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

[2]Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 1° gennaio.

Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-10;5921~art38 · fonte su Normattiva