Art. 39
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[1]Le liste debbono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordino alfabetico, il cognome, il nome e la paternita' di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui nell'articolo 34.
[2]Nella formazione delle liste e' compilato colle stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28.
Testo vigente dal 11 febbraio 1889 al 27 luglio 1894 · versione 0 su Normattiva